(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 121
                         del 9 novembre 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Interventi per la proprieta' diretto coltivatrice
 
   1. Al fine di continuare l'attuazione degli interventi previsti al
Titolo III della L.R. 29 dicembre 1984,  n.  42  sono  autorizzati  i
seguenti limiti di impegno ventennali:
     a) lire 800 milioni, decorrente dall'anno 1989 e termine
nell'anno 2008;
     b) lire 800 milioni, decorrente dall'anno 1990 e termine
nell'anno 2009;
comportanti una spesa complessiva di lire 32.000 milioni.