(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 121 del 9 novembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi per la proprieta' diretto coltivatrice 1. Al fine di continuare l'attuazione degli interventi previsti al Titolo III della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno ventennali: a) lire 800 milioni, decorrente dall'anno 1989 e termine nell'anno 2008; b) lire 800 milioni, decorrente dall'anno 1990 e termine nell'anno 2009; comportanti una spesa complessiva di lire 32.000 milioni.